domenica 17 aprile 2016

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE/ PERIZIA TECNICA E PROGETTAZIONE

ESEGUO LA PERIZIA TECNICA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO TERMICO


PROCEDURA PER CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

LA CONTABILIZZAZIONE  DEL CALORE:

NORMATIVE E SCADENZE
Direttiva e uropea 2012/27/UE
Leggi, Delibere e Regolamenti regionali Leggi e D.P.R.
Legge 10/1991
Legge 220/2012
D.P.R. 551/1999
D.P.R. 59/2009
D.P.R. 74/2013
Norme tecniche nazionali
LA DIRETTIVA EUROPEA
DIRETTIVA 2012/27/UE
del 25 ottobre 2012 sull’effi cienza energetica nell’Unione Europea
Stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’effi cienza energetica nell’Unione
Europea, al fi ne di garantire il conseguimento dell’obiettivo 20-20-20 entro il 2020 (ridurre del 20%
le emissioni di gas serra e il fabbisogno di energia primaria, soddisfare il 20% dei consumi energetici
con fonti rinnovabili).
Riguardo la contabilizzazione in edifi ci esistenti la Direttiva si esprime nell’articolo 9.
Tutti gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, anche se alimentati da reti di teleriscaldamento dovranno essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Il focus tecnico sul quadro normativo in continua evoluzione tenta di chiarire le scadenze attualmente in vigore.
Come si può notare nel testo dell’articolo, anche la direttiva sottolinea che è preferibile, in prima battuta, l’installazione di contatori diretti di calore e, solo nel caso in cui ciò non sia possibile, l’utilizzo di contabilizzatori indiretti.
Articolo  N. 9
“Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento
centrale o da una rete di teleriscaldamento [...], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore [...].”
LEGGI E D.P.R.
DECRETO LEGISLATIVO n° 102 E S.M.I.
“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.
del 4 luglio 2014
Il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione ed il miglioramento dell’efficienza
energetica che concorrono al conseguimento dell’obbiettivo nazionale di risparmio energetico fissato
all’articolo 3 del decreto stesso.
Fra le misure prese in considerazione vi sono quelle indicate all’articolo 9 e relative alla “misurazione
e fatturazione dei consumi energetici”:
✦ TIPOLOGIA IMPIANTO: impianti centralizzati con distribuzione a zona
✦ OBBLIGO VERSO: ogni singola unità immobiliare degli edifici esistenti di tutto il territorio nazionale
✦ SCADENZA: 31 dicembre 2016
✦ A CARICO DI: imprese di fornitura di servizio
✦ TIPOLOGIA IMPIANTO: impianti centralizzati a colonne montanti (o comunque nei casi in cui l’uso di contatori individuali
non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi)
✦ OBBLIGO VERSO: ciascun corpo scaldante delle unità immobiliari
✦ SCADENZA: 31 dicembre 2016
✦ A CARICO DI: condominio (come si deduce dalle indicazioni riportate al comme 7 dell’articolo 16 “sanzioni”)
La ripartizione delle spese di riscaldamento deve essere eseguita secondo quanto previsto dalla norma UNI 10200.
✦ SANZIONI: Per chi non installa entro il termine fissato i sistemi di contabilizzazione, così come per chi non ripartisce
le spese di riscaldamento secondo la norma UNI 10200, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
✦ VERIFICHE: la verifica del fatto che siano installate le apparecchiature di contabilizzazione è effettuata nel corso delle
attività di ispezione degli impianti termici previste ai sensi del DPR 74/2013.
Articolo 9, comma 5, lettera b
“b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;”
Articolo 9, comma 5, lettera c
“c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi effi cienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. [...]”
Articolo 9, comma 5, lettera d
“d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. [...]”

LEGGI E D.P.R.

LEGGE 10
“Norme per l’attuazione del piano energetico in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. del 9 gennaio 1991
É fondamentale per quanto riguarda la definizione delle maggioranze per le delibere nell’adozione di
sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore in assemblea condominiale.
Il vecchio articolo 26, comma 5 della legge 10 viene modificato in base alle indicazioni dell’art. 28,
comma 2, della legge n° 220 del 2012 inerente le modifiche alla disciplina del condominio negli
edifici. Sulla base di tali indicazioni il nuovo articolo 26, comma 5 recita:
Le delibere inerenti la contabilizzazione e termoregolazione del calore devono essere approvate in assemblea condominiale con la maggioranza degli intervenuti che corrisponda almeno alla metà del valore dell’edificio.
Articolo 26, comma 5, Legge 10
“per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del Codice Civile”
Articolo 1120, comma 2, Codice Civile
“i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: [...]”
Articolo 1136, comma 2, Codice Civile “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.”

D.P.R. 74
“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4m comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n°192” del 16 aprile 2013
Il decreto ha ridefinito i valori massimi di riferimento per le medie delle temperature estive ed invernali negli edifici da climatizzare in funzione delle regioni geografiche (art. 4, comma 2, 3,4).
Tuttavia tali disposizioni riguardanti la durata giornaliera di attivazione dell’impianto non si applicano nei seguenti casi:
D.P.R. 551
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.” del 21 dicembre 1999
L’articolo 5 rende obbligatoria la contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione.
Articolo 5
“[...] Ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n° 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni unità immobiliare. ”
Articolo 4, comma 6, lettera f)
“impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore. ”
D.P.R. n° 59
“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.” del 2 aprile 2009
Il D.P.R. pubblicato è uno dei tre decreti che il Governo è tenuto ad emanare per l’attuazione dei
D. Lgs. 192/2005 e 311/2006 che recepiscono in Italia la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia.
Il provvedimento, oltre a ribadire (art. 3) l’adozione delle norme tecniche nazionali della serie
UNI TS 11300, stabilisce:
Articolo 4, comma 6
Per tutte le categorie di edifici, [...], nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, [...], si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti
in tema di uso razionale dell’energia, [...], qualora coesistano le seguenti condizioni:
e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di piu’ unita’ immobiliari, [...] al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unita’ immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unita’ immobiliare;”
Articolo 4, comma 10
“In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, [...], in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente
possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. [...]”
Articolo 4, comma 9
“In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, [...], è preferibile il mantenimento di impianti
termici centralizzati laddove esistenti; [...].”
Articolo 4, comma 11
“Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linea guida UNI”.
• adozione di contabilizzazione nel caso di mera sostituzione di generatore
• obbligo di contabilizzazione in caso di ristrutturazione o installazione dell’impianto termico in edifici esistenti
• mantenimento di impianto centralizzato sopra alle 4 unità abitative
• errore massimo di misura dei contabilizzatori inferiore al 5%

NORME TECNICHE NAZIONALI UNI 10200/2013
“Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria”. del 2013
La norma tecnica stabilisce i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica, distinguendo i consumi volontari di energia delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi.
Fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi volontari
delle singole unità immobiliari al fine di incentivare la razionalizzazione dei consumi e la riduzione degli sprechi.
É una norma tecnica indirizzata ai progettisti, ai gestori del servizio di contabilizzazione, ai manutentori e utilizzatori degli impianti di climatizzazione nonchè agli amministratori condominiali quali soggetti preposti alla ripartizione delle spese.
LEGGI, DELIBERE E REGOLAMENTI REGIONALI
La tabella di seguito proposta, fornisce, per gli edifi ci esistenti, sia i riferimenti delle disposizioni regionali/nazionali nelle quali è indicato il termine entro il quale occorre provvedere aLl’installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari, sia il menzionato termine.
Si richiama inoltre l’attenzione sul fatto che, secondo le disposizioni del DPR 59/2009 o delle vigenti regolamentazioni regionali, l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, deve essere comunque attuata contestualmente all’esecuzione di interventi quali:
• mera sostituzione del generatore
• ristrutturazione di impianto termico o nuova installazione di impianto termico in edifi ci esistenti con un numero di unità abitative superiori a quattro.
Nota 1
Ai sensi del comma 3 dell’art. 9 delle legge regionale citata le sanzioni per gli inadempienti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Nota 2
Ai sensi della lettera o), del comma 145, dell’art. 2 della legge regionale menzionata, la data entro la quale è obbligatoria l’installazione dei dispositivi è quella del 1 settembre 2017. Tale indicazone è però in contrasto con quella fornita dal Decreto
Legislativo n° 102. Quest’ultimo, infatti, specifi ca il fatto che la data entro la quale deve essere eseguito l’intervento di installazione dei dispositivi di contabilizzazione è quella del 31 dicembre 2016.
Poichè il termine della normativa regionale è posteriore a quello indicato dal decreto legislativo n° 102, è quest’ultimo termine quello che trova applicazione.

REGIONE / PROVINCIA NORMA REGIONALE TERMINE

PIEMONTE D.G.R. n° 41-231 del 4 agosto 2014 31 dicembre 2016
LOMBARDIA
D.G.R. n° X - 1118 del 20 dicembre 2013 1 agosto 2014
Legge regionale n° 5 del 31 luglio 2013 1 gennaio 2017 (nota 1)
PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO Delibera n° 573 del 15 Aprile 2013 01 gennaio 2015
LAZIO Legge regionale n° 7 del 14 luglio 2014 31 dicembre 2016 (nota 2)
EMILIA ROMAGNA D.G.R. n° 1577 del 13 ottobre 2014 31 dicembre 2016
VALLE D’AOSTA
DeliberA. della Giunta Regionale n° 488 del 22 marzo 2013 (ai sensi della Legge Regionale 1 agosto 2012 n° 26) Nessuna scadenza temporale regionale indicata Termine del D. Lgs. n° 102
31 dicembre 2016 e S.M.I.
LIGURIA Regolamento Regionale n° 6 del 13 novembre 2012
FRIULI VENEZIA GIULIA
NESSUNA DISPOSIZIONE REGIONALE.
IN QUESTE REGIONI IL RIFERIMENTO NORMATIVO É
COSTITUITO DAL D.P.R. 59/2009 e
DAL DECRETO LEGISLATIVO n° 102 del 4 luglio 2014 e S.M.I. 31 dicembre 2016
VENETO
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
MARCHE
MOLISE
ABRUZZO
TOSCANA
CAMPANIA
CALABRIA
PUGLIA
BASILICATA
SICILIA
SARDEGNA
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sabato 12 giugno 2010

TERMOGRAFIA -CERTIFICAZIONE ENERGETICA - ANALISI EMISSIONI IN ATMOSFERA

ELENCO di APPLICAZIONI con la termografia ad infrarossi:
  • Ricerche PERDITE DI ACQUA da impianti di riscaldamento, impianti di riscaldamento a pannelli radianti, condotte idriche interne, tubazioni, condotte teleriscaldamento, ecc.;
  • Verifica di INFILTRAZIONI e dispersioni di acqua nei tetti e nelle solette di coperture degli edifici;
  • Analisi di aree di dispersione TERMICA in edifici; individuazione di PONTI TERMICI negli edifici e FENOMENI DI CONDENSA;
  • Analisi ARCHITETTONICA sotto intonaci e rivestimenti (omogeneità e caratteristiche di strutture murarie; ricerca della trama muraria di: archi, architravi, porte e finestre tamponate, canne fumarie, canalizzazioni in disuso, ecc.);
  • Analisi di fenomeni FESSURATIVI al di sotto di rivestimenti ed intonaci di murature; localizzazione del distacco di rivestimenti murari ed intonaci;
  • Verifica di SURRISCALDAMENTI di IMPIANTI ELETTRICI (al fine di evitare cortocircuiti, incidenti ed incendi) e di punti critici di: quadri elettrici, motori elettrici, morsettiere, trasformatori, isolanti, condensatori, cabine di trasformazione e di consegna di energia elettrica, ecc.; Verifica di CIRCUITI elettronici o di apparecchiature elettromeccaniche; Verifica di surriscaldamenti di POMPE elettriche;
  • Verifica di difetti di ISOLAMENTO nei forni;
  • Verifiche di turbine di centrali idroelettriche e di macchinari in genere.
Il TEMPO necessario per una ispezione dipende dal tipo di indagine che si intende effettuare, ad esempio:
  • per un quadro elettrico, per le connessioni elettriche e per gli interruttori elettrici sono sufficienti pochi minuti;
  • per il normale controllo di un'apparecchiatura, ad esempio di una pompa elettrica, circa 10/15 minuti;
  • per una ricerca perdita di acqua dipende dalle condizioni e dalla estensione dell'impianto.
NON è necessario mettere FUORI SERVIZIO gli impianti durante l'indagine termografica perchè l'ispezione non è invasiva.

Tutte le anomalie riscontrate possono venire MEMORIZZATE su DVD come immagini O FILMATI termografiche denominati termogrammi
Siamo in grado di fornire una PERIZIA DETTAGLIATA sulla termografia eseguita con allegate immagini termografiche su DVD o CD.

SERVIZIO DI TERMOGRAFIA PER L'EDILIZIA DISPERSIONI DI CALORE DAGLI EDIFICI

La termografia ad infrarossi viene utilizzata per individuare DISPERSIONI di calore e ponti termici dagli edifici, allo scopo di diminuire le spese di RISCALDAMENTO ed aumentare il confort abitativo individuando anche i punti dove si verificheranno future condense

In questo caso siamo in grado di:
  • individuare le DISPERSIONI termiche dagli edifici, mediante una termocamera ad infrarossi;
  • fornire termogrammi registrate su DVD o CD;
  • accertare tecnicamente le CAUSE che provocano le dispersioni termiche o condense;
  • individuare i RIMEDI per ridurre le dispersioni termiche e le condense;
  • redigere una PERIZIA tecnica, a firma di Professionista abilitato, relativa all'indagine effettuata, alle cause che provocano le dispersioni di calore ed ai rimedi.
La perizia, a firma di professionista abilitato, potrà essere utilizzata, nell'eventualità di opere non realizzate a regola d'arte o non conformi alle normative di legge, in sede giudiziaria.

SERVIZIO DI TERMOGRAFIA PER L'EDILIZIA CONDENSE ED UMIDITA' SULLE MURATURE

La realizzazione di una costruzione scadente o di un ISOLAMENTO inadeguato possono provocare la formazione di CONDENSE, umidità e muffe nelle abitazioni. Le condizioni igieniche dei locali divengono precarie e malsane e nel tempo le strutture si deteriorano.

In questo caso siamo in grado di:
  • individuare la presenza di DISPERSIONI termiche dalle murature e dalle coperture, mediante la ns. termocamera ad infrarossi;
  • fornire le immagini termografiche registrate;
  • accertare le ragioni che provocano la presenza delle CONDENSE, umidità e muffe;
  • verificare, mediante appositi programmi di calcolo, le murature e le coperture in modo da accertare le CAUSE che provocano la formazione di condense ed umidità (costruzione scadente, insufficiente isolamento, ponte termico, ecc.);
  • indicare i RIMEDI necessari per evitare la formazione di condense, umidità e muffe all'interno delle abitazioni;
  • redigere una PERIZIA tecnica, a firma di professionista abilitato, relativa all'indagine effettuata, alle cause che provocano le condense, le umidità e le muffe ed ai rimedi necessari..
La perizia, a firma di professionista abilitato, potrà essere utilizzata, nell'eventualità di opere non realizzate a regola d'arte o non conformi alle normative di legge, in sede giudiziaria.

SERVIZIO DI TERMOGRAFIA PER IMPIANTI ELETTRICI
La termografia viene impiegata per verificare ANOMALIE negli impianti elettrici ed evitare guasti, rotture degli impianti e focolai di INCENDI. La presenza di un collegamento difettoso o di un malfunzionamento di un impianto elettrico può venire accertata mediante un controllo termografico e la individuazione di PUNTI CALDI.

I COMPONENTI che possono essere esaminati sono le linee elettriche, i cavi elettrici, i trasformatori di corrente, i dispositivi di apertura dei circuiti, i relè, gli interruttori, i fusibili, i motori, i quadri elettrici, ecc.

In questo caso siamo in grado di:
  • individuare la presenza di PUNTI CALDI dell'impianto elettrico;
  • fornire le immagini termografiche registrate;
  • redigere una RELAZIONE tecnica, a firma di professionista abilitato, relativa all'indagine effettuata, con indicazione di tutte le anomalie riscontate.

SERVIZIO DI TERMOGRAFIA PER IMPIANTI RISCALDAMENTO

La termografia viene impiegata per verificare ANOMALIE negli impianti di riscaldamento e dispersioni di calore da condotte di trasporto dell'acqua calda.
La presenza di un insufficiente isolamento delle tubazioni provoca perdite di calore e maggiori costi nella conduzione degli impianti di riscaldamento e può essere individuata mediante un controllo termografico.

In questo caso siamo in grado di:
  • individuare la presenza di DISPERSIONI di calore;
  • fornire le immagini termografiche registrate;
  • accertare tecnicamente le CAUSE che provocano le dispersioni termiche;
  • individuare i RIMEDI per ridurre le dispersioni termiche;
  • redigere una RELAZIONE tecnica, a firma di professionista abilitato, relativa all'indagine effettuata, con indicazione di tutte le anomalie riscontate.
La perizia, a firma di professionista abilitato, potrà essere utilizzata nell'eventualità di opere non realizzate a regola d'arte o non conformi alle normative di legge, in sede giudiziaria.

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